Buoni pasto ai sanitari turnisti: stop ai regolamenti che li escludono (Cass. n. 25525/2025)

Il caso in breve

Un gruppo di infermieri turnisti della ASP di Messina ha agito per ottenere il servizio mensa o, in alternativa, il buono pasto. Un regolamento interno limitava il beneficio ai non turnisti con rientro pomeridiano. Il Tribunale rigetta; la Corte d’Appello riforma, riconoscendo i ticket per ogni turno oltre 6 ore, richiamando art. 29 CCNL Sanità 2001 e art. 8 D.L. 66/2003. Ordinata l’esibizione dei fogli presenza ex art. 210 c.p.c., l’Azienda viene condannata. La ASP ricorre in Cassazione sostenendo che i turnisti non potrebbero usufruire del beneficio come i non turnisti e che i precedenti richiamati sarebbero diversi.

La Cassazione civile, sez. lav., 17/09/2025, n. 25525 (ud. 03/06/2025) rigetta il ricorso: il diritto al pasto sorge quando l’orario supera 6 ore; se la mensa è impraticabile, spetta il buono sostitutivo, a prescindere dalla natura turnista.

La decisione: pausa e soglia delle sei ore

La Corte richiama un orientamento ormai consolidato (tra cui Cass. 5547/2021; 32113/2022; 22478/2024): nel pubblico impiego privatizzato, il buono pasto è agevolazione assistenziale volta a conciliare esigenze di servizio e benessere psico-fisico del dipendente, garantendo la prosecuzione della prestazione. Presupposto del beneficio è la pausa pranzo che, come regola generale, scatta quando l’orario giornaliero eccede le 6 ore. Se, per la continuità del turno, la mensa non è fruibile, non cade il diritto: si trasforma nella modalità sostitutiva del ticket. La distinzione turnista/non turnista è quindi irrilevante.

Fonti

  • Art. 29 CCNL Comparto Sanità 2001: collega il diritto al pasto alla pausa all’interno dell’organizzazione del lavoro.

  • Art. 8 D.L. 66/2003: impone un intervallo quando l’orario supera le 6 ore (tutela di salute e sicurezza).

  • Regolamenti aziendali: non possono comprimere diritti fissati da legge e CCNL.

Principio operativo: oltre 6 orepausa; mensa non fruibileticket sostitutivo, anche per i turnisti.

Perché la tesi della ASP non convince

  1. Continuità del turno e perdita del diritto. L’impossibilità di accedere alla mensa non elimina il diritto al pasto; ne impone la forma sostitutiva.

  2. Regolamento interno recessivo. Se contrasta con CCNL e norma, il regolamento cede: prevalgono le fonti superiori.

  3. Precedenti “diversi”? La Corte conferma la coerenza del proprio indirizzo: il baricentro è pausa + soglia 6 ore, non il tipo di turno.

Impatti pratici per le Aziende sanitarie

  • Revisione immediata dei regolamenti: eliminare condizioni come il rientro pomeridiano o l’esclusione dei turnisti.

  • Mappatura e tracciabilità: monitorare i turni > 6 ore e la fruibilità reale della mensa (badge, presenze, planning).

  • Procedure standard: automatizzare l’erogazione dei ticket quando la mensa non è accessibile per esigenze di servizio.

  • Prevenzione del contenzioso: moduli unificati per richieste e arretrati, formazione ai responsabili e audit periodici.

Cosa fare se sei un turnista

  1. Conserva le prove: turnazioni, timbrature, fogli presenza. In giudizio, possibile ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c.

  2. Istanza scritta: indica i turni > 6 ore e l’oggettiva impraticabilità della mensa.

  3. Arretrati: calcolo sul valore nominale del ticket pro-tempore, con interessi e rivalutazione secondo i criteri retributivi.

Il dispositivo

Ricorso rigettato: confermato il diritto ai ticket per i turni oltre 6 ore nel periodo di causa. La ASP è condannata a € 8.000 per compensi, € 200 per esborsi, 15% spese generali e accessori di legge; inoltre, ex art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/2002, la Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato ove dovuto.

Conclusione

Con la n. 25525/2025, la Cassazione ribadisce che la pausa oltre le sei ore non è negoziabile; dove la mensa non funziona per esigenze organizzative, funziona il buono pasto. Anche – e soprattutto – per chi garantisce la continuità assistenziale.