Casella PEC piena: la notifica non vale. La Cassazione annulla la sanzione disciplinare

La Corte di Cassazione, con ordinanza depositata il 12 settembre 2025 n. 25084 , ha stabilito un principio fondamentale in materia di notifiche telematiche: una notifica via PEC non può considerarsi perfezionata se la casella del destinatario è piena e il messaggio non è stato effettivamente consegnato.

La decisione ribalta la pronuncia del Consiglio Nazionale degli Architetti, che aveva ritenuto tardivo il ricorso di un architetto sanzionato dall’Ordine provinciale di Foggia, equiparando la casella satura a una consegna andata a buon fine. La Suprema Corte ha invece affermato che tale interpretazione sacrifica in modo ingiustificato il diritto di difesa garantito dagli articoli 24 e 111 della Costituzione.


I fatti di causa

Il Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Architetti di Foggia aveva comminato, con delibera del 6 ottobre 2020, la sospensione di 150 giorni nei confronti dell’architetto On.Fr., accusato di condotte lesive del decoro professionale e di comportamenti inappropriati durante le elezioni interne del 2017.

Il provvedimento disciplinare era stato notificato:

  • il 23 ottobre 2020 tramite PEC, con esito negativo per “casella piena”;

  • il 30 ottobre 2020 tramite raccomandata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c.

L’architetto aveva poi depositato ricorso al Consiglio Nazionale il 27 novembre 2020. Quest’ultimo, con decisione n. 3/2022, aveva dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, facendo decorrere il termine dalla prima (e non riuscita) notifica telematica.


Le doglianze in Cassazione

Il professionista ha presentato ricorso per Cassazione affidandosi a tre motivi. In particolare, con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 149-bis c.p.c., sostenendo che la notifica a mezzo PEC non si era perfezionata, poiché la ricevuta di avvenuta consegna non era mai stata generata.

Secondo la sua tesi, il termine di 30 giorni per impugnare la delibera disciplinare decorreva dalla seconda notifica, quella effettuata tramite raccomandata.


La decisione della Suprema Corte

La Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo fondato il rilievo del professionista.

La casella piena non equivale a consegna

Il Collegio ha chiarito che il messaggio di “casella piena” non può essere equiparato a una consegna riuscita. L’equiparazione sostenuta dal Consiglio Nazionale – e fondata sul principio di autoresponsabilità – compromette le garanzie costituzionali di difesa e di contraddittorio.

Il principio di effettiva conoscibilità

Richiamando la recente sentenza delle Sezioni Unite n. 28452/2024, la Corte ha ribadito che lo scopo della notifica è garantire la conoscibilità effettiva dell’atto. Se il destinatario non riceve il messaggio, non si può parlare di perfezionamento della notifica, neppure in presenza di un comportamento negligente (come il mancato svuotamento della casella PEC).

Differenza con il rifiuto della notifica

La Corte ha anche sottolineato che non è possibile assimilare la casella piena al rifiuto consapevole della notifica. Nel rifiuto fisico, infatti, il destinatario ha comunque percezione dell’atto e sceglie di non riceverlo. Diversamente, in caso di mancata consegna telematica, il destinatario non ha nemmeno conoscenza del tentativo di notifica.


Le conseguenze della pronuncia

In applicazione di questi principi, la Cassazione ha cassato la decisione del Consiglio Nazionale e rinviato a quest’ultimo, in diversa composizione, per riesaminare l’impugnazione dell’architetto.

Il Consiglio Nazionale dovrà dunque valutare nel merito i motivi di ricorso, senza poter più dichiarare la tardività sulla base della prima notifica PEC.

Inoltre, la Suprema Corte ha condannato il Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Foggia al pagamento delle spese di legittimità, liquidate in oltre 3.000 euro.


Un principio di garanzia per i professionisti

La pronuncia assume particolare rilevanza per tutti i professionisti iscritti ad albi e ordini. La sanzione disciplinare è infatti un provvedimento che incide profondamente sulla reputazione e sull’attività del soggetto, e deve quindi essere portata a conoscenza dell’interessato con modalità certe ed effettive.

Stabilire che la casella PEC piena equivalga a una consegna avrebbe significato comprimere in modo irragionevole il diritto di difesa, scaricando sul destinatario le conseguenze di un atto mai conosciuto.


Riflessioni sistematiche

Questa ordinanza si inserisce nel più ampio dibattito sulla natura delle notifiche telematiche:

  • da un lato, l’esigenza di responsabilizzare i destinatari e garantire l’efficienza del sistema digitale;

  • dall’altro, la necessità di tutelare diritti fondamentali, come la conoscibilità effettiva degli atti e la possibilità concreta di difendersi.

La Cassazione ha scelto un approccio garantista, sottolineando che la tecnologia deve essere al servizio dei diritti e non un ostacolo al loro esercizio.


Conclusioni

La decisione della Suprema Corte riafferma un principio cardine: la notifica a mezzo PEC si perfeziona solo con l’effettiva consegna del messaggio nella casella del destinatario.

La “casella piena” non può essere equiparata a una ricezione avvenuta, poiché in tal modo si negherebbe al destinatario la possibilità stessa di conoscere l’atto.

Si tratta di un chiarimento importante per avvocati, professionisti e ordini, che segna un punto fermo nel rapporto tra notifiche telematiche e garanzie difensive.