Cass. civ., sez. III, ord. 9 settembre 2025, n. 24867 — Incapacità a testimoniare e attendibilità del teste: confini netti e impatto pratico nei sinistri stradali

Il caso e l’iter processuale

La controversia nasce da un incidente verificatosi a Sanremo, in una rotatoria a senso unico antiorario. P.G., conducente di uno dei veicoli, conveniva in giudizio C.A. e la compagnia assicuratrice chiedendo il risarcimento per danni materiali e alla persona. Secondo l’attore, l’altra vettura si sarebbe immessa dalla zona parcheggio “tagliando” la rotatoria in linea retta e a velocità eccessiva, tanto da ribaltarsi dopo l’urto. Il Giudice di pace rigettava la domanda; il Tribunale di Imperia (sent. n. 680/2021) confermava, imputando a P.G. la violazione della precedenza e valorizzando le dichiarazioni dei militari intervenuti. Il Tribunale, inoltre, riteneva incapaci a testimoniare due terzi trasportati a bordo dell’auto dell’attore (uno dei quali parente), finendo per reputarne, di riflesso, inattendibili le versioni. P.G. ricorreva per cassazione con quattro motivi, tra cui violazione dell’art. 246 c.p.c., errata applicazione dell’art. 2054, comma 2, c.c., motivazione “sotto soglia” e omesso esame di fatti decisivi (immissione da parcheggio; attraversamento rettilineo).

Le questioni giuridiche davvero in gioco

Il nodo centrale riguarda la distinzione tra l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c., che attiene all’ammissibilità della prova e sussiste solo in presenza di un interesse giuridico a partecipare al giudizio come parte, e l'attendibilità del teste, che attiene al peso probatorio delle dichiarazioni sulla base di precisione, coerenza, riscontri esterni e profili soggettivi (rapporti con le parti, possibili convenienze). La prima integra  deve essere eccepita tempestivamente dalla parte; non è rilevabile d’ufficio. La seconda richiede un vaglio motivato, senza automatismi: essere passeggero o parente non equivale, di per sé, a essere inattendibile. Sullo sfondo opera l’art. 2054, comma 2, c.c.: quando la dinamica non è chiarita, vige la presunzione di corresponsabilità.

La decisione della Cassazione

La Terza Sezione accoglie il primo motivo e cassa con rinvio. Il Tribunale ha commesso un errore in procedendo: ha rilevato d’ufficio l’incapacità dei due trasportati, benché la relativa eccezione non fosse stata sollevata nei tempi dovuti, e ha sovrapposto quel rilievo processuale a un giudizio di merito sull’attendibilità, preferendo la versione del militare più per esclusione degli altri testi che per un confronto analitico delle risultanze. Il principio di diritto enunciato è netto: «l’incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio – resta distinta dalla valutazione dell’attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi». Gli altri motivi restano assorbiti; la causa torna al Tribunale di Imperia, in diversa composizione, anche per le spese.

Perché questa distinzione conta (davvero)

Tenere separati ammissibilità e attendibilità tutela il contraddittorio e impedisce “epurazioni” probatorie non sollecitate dalle parti. Se l’eccezione ex art. 246 c.p.c. non è proposta subito, la deposizione resta nel processo e il giudice deve valutarla nel merito, con motivazione concreta. Allo stesso modo, la presunta “imparzialità” istituzionale di un teste (es. operatore intervenuto) non lo rende automaticamente più credibile: occorre misurare ogni racconto con i riscontri oggettivi (danni ai veicoli, tracce, segnaletica, planimetrie, foto, filmati).

Implicazioni pratiche per la difesa nelle liti da circolazione

Per gli avvocati la ricaduta è immediata. Primo: se si ritiene che un teste sia incapace perché titolare di un vero interesse giuridico, l’eccezione va formulata tempestivamente; il silenzio comporta sanatoria. Secondo: occorre costruire un quadro probatorio robusto: fotografie della scena e della segnaletica, rilievi planimetrici, punti d’urto, tracce, dati EDR/airbag, eventuali dashcam; nei casi complessi, chiedere una CTU cinematica. Terzo: valorizzare anche i cosiddetti testimoni “di prossimità” (trasportati, congiunti), curandone coerenza e precisione; non sono inutilizzabili per definizione e, se non vi è eccezione valida, contano. Quarto: in sede decisoria, pretendere un confronto motivato tra tutte le versioni, non scorciatoie fondate su etichette come “imparziale” o “di parte”.

Rotatorie e art. 2054 c.c.: le regole che guidano la prova

Nelle rotatorie il diritto vivente rimarca tre profili: precedenza a chi già circola (art. 145 C.d.S.), con particolare cautela per chi si immette da parcheggi o aree private (art. 154 C.d.S.); osservanza della segnaletica e del tracciato curvilineo (artt. 40 e 146 C.d.S.), sicché “tagliare” la rotonda in linea retta è condotta tipicamente antiregolamentare; velocità adeguata e controllo del mezzo (art. 141 C.d.S.). Se, dopo l’istruttoria, le versioni restano in equilibrio e i riscontri non consentono di individuare una colpa esclusiva, la presunzione di corresponsabilità dell’art. 2054, comma 2, c.c. non è superata. Al contrario, la parte che invoca l’esclusività della colpa deve offrire una prova più persuasiva della ricostruzione alternativa, coerente con i dati fisici dell’urto.

Profili di metodo e tutela della riservatezza

L’ordinanza richiama, seppur indirettamente, il dovere di una motivazione non apparente: preferire una deposizione richiede spiegazioni puntuali, ancorate a riscontri e non a stereotipi. In tema di diffusione del provvedimento, la Corte dispone l’anonimizzazione dei dati personali del ricorrente ai sensi dell’art. 52 d.lgs. 196/2003, a presidio della riservatezza.

Conclusioni

La Cassazione rimette al centro il metodo: l’incapacità a testimoniare è un’eccezione di parte, l’attendibilità è un giudizio di merito; confonderle vizia la decisione. Per il contenzioso da circolazione—specie nelle rotatorie—la bussola è chiara: istruttorie complete, eccezioni tempestive, confronto ragionato delle prove e, se l’incertezza persiste, corretta applicazione della presunzione di corresponsabilità. La cassazione con rinvio impone un nuovo esame alla luce di questi principi, anche sulle spese.