Il caso: terzo trasportato ferito dopo una collisione
Il fatto nasce da un incidente stradale avvenuto a Ostia. Il danneggiato viaggiava come terzo trasportato su un’auto quando avviene una collisione con un’altra vettura.
Il trasportato lamenta lesioni personali (trauma cranico, frattura delle ossa nasali, distorsione alla caviglia, distrazione del rachide cervicale) e promuove azione risarcitoria contro il conducente dell’auto antagonista e la relativa compagnia. Il conducente convenuto resta contumace; l’assicurazione resiste.
Il primo grado: domanda respinta per colpa del conducente “vettore”
Il Giudice di pace di Roma rigetta la domanda, ritenendo che l’incidente sia dovuto in via esclusiva alla condotta del conducente dell’auto su cui viaggiava l’attore, che avrebbe impegnato un incrocio urbano notturno a velocità non adeguata.
È un passaggio pratico importante: il trasportato, pur essendo “terzo” rispetto ai conducenti, aveva scelto di agire solo contro il veicolo antagonista (e il suo assicuratore), e non anche contro il proprietario/conducente del mezzo su cui era a bordo.
L’appello: colpa al 50% tra i conducenti, ma niente risarcimento per le lesioni
In appello il Tribunale di Roma cambia la lettura della dinamica del sinistro: ritiene che la responsabilità della collisione sia ripartita al 50% tra i due conducenti (anche perché l’antagonista non avrebbe rispettato lo “stop”).
Tuttavia, nonostante la corresponsabilità, il Tribunale conferma il rigetto della domanda risarcitoria per un motivo decisivo: le lesioni sarebbero dovute in modo esclusivo al mancato uso della cintura di sicurezza da parte del trasportato.
In sostanza: i comportamenti colposi dei conducenti diventano “sfondo” (mere occasioni), mentre la causa efficiente delle lesioni viene individuata nella condotta del passeggero senza cintura.
Il ricorso in Cassazione: cinque motivi
Il trasportato ricorre in Cassazione con cinque motivi. In estrema sintesi:
contesta che il Tribunale abbia dato per provato il mancato uso della cintura e la compatibilità delle lesioni, anche richiamando una sorta di “notorio” (lesioni al setto nasale = mancata cintura);
lamenta la gestione della CTU e l’assenza di chiarimenti su un punto ritenuto centrale;
sostiene che, anche se non aveva la cintura, ciò al più integrerebbe concorso di colpa e non causa esclusiva;
censura, infine, la decisione sulle spese di lite del primo grado.
La Cassazione: il giudice può valutare il concorso del danneggiato
La Corte ribadisce principi noti ma spesso trascurati nella pratica:
Il giudice non è vincolato alla CTU: può discostarsene e motivare diversamente, purché ragioni in modo logicamente e giuridicamente corretto.
Il giudice deve accertare tutti i fattori: quindi può valutare anche d’ufficio il concorso del danneggiato.
Il punto centrale è se il mancato uso della cintura possa arrivare a essere causa esclusiva delle lesioni, fino a escludere il risarcimento.
Perché la cintura può diventare causa esclusiva
La Cassazione spiega un passaggio decisivo: la soluzione non è uguale in tutte le cause “senza cintura”.
Quando il trasportato agisce contro il proprio vettore (cioè contro chi lo trasporta), entra in gioco una linea giurisprudenziale in cui il mancato utilizzo della cintura, di regola, opera come concorso e non spezza automaticamente il nesso. In certi casi si parla anche di cooperazione colposa tra conducente e trasportato, perché il conducente dovrebbe vigilare sulla circolazione in sicurezza.
Ma qui la domanda era stata rivolta solo contro il conducente antagonista (e la sua RCA). E il convenuto antagonista, per definizione, è “estraneo” alla scelta del trasportato di non allacciare la cintura.
Di conseguenza, può accadere che:
la collisione sia imputabile anche al 50% al veicolo antagonista,
ma le lesioni specifiche del trasportato siano interamente ascrivibili al fatto che non indossava la cintura,
purché (accertamento di merito) sia dimostrato che la cintura avrebbe escluso quelle conseguenze.
È il punto della pronuncia: si può essere responsabili del sinistro, ma non necessariamente delle lesioni, se queste sono state rese possibili (o inevitabili) da un comportamento del danneggiato che esaurisce l’efficienza causale rispetto a quel danno specifico.