Convocazione Assembleare via WhatsApp: È Valida? Analisi della Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1705/2024

Sentenza del Tribunale di Avellino n. 1705 del 2024

Il Tribunale di Avellino, Sezione I, con sentenza n. 1705 dell’8 ottobre 2024, si è pronunciato su una controversia condominiale relativa all’impugnazione di una delibera assembleare per omessa convocazione di un condomino. Il caso offre interessanti spunti di riflessione sulla validità delle comunicazioni assembleari e sulla cessazione della materia del contendere in ambito condominiale.

I Fatti di Causa

La ricorrente, proprietaria di un locale garage in un condominio, impugnava la delibera assembleare del 20 novembre 2023, lamentando la mancata convocazione all’assemblea straordinaria. La scoperta della delibera impugnata avveniva solo successivamente, con la ricezione della convocazione per l’assemblea ordinaria del gennaio 2024.

L'assemblea straordinaria aveva provveduto alla nomina di un nuovo amministratore, ma la ricorrente contestava di non aver ricevuto alcun avviso formale. Inoltre, riferiva che, pur avendo tentato una risoluzione bonaria della controversia tramite mediazione, aveva dovuto procedere con il ricorso per evitare preclusioni dovute alla riforma Cartabia.

Le Difese della Parte Resistente

Il condominio si costituiva in giudizio sostenendo:

  • La legittimità dell’assemblea del 20 novembre 2023, convocata autonomamente dai condomini con un modulo predisposto dall’amministratore dimissionario.

  • L’invio dell’avviso di convocazione mediante WhatsApp a tutti i condomini, con conferma di ricezione da parte di alcuni.

  • La successiva approvazione di una nuova delibera del 22 marzo 2024, che avrebbe sanato le eventuali irregolarità della precedente.

Di conseguenza, il condominio chiedeva il rigetto della domanda per inesistenza di vizio o nullità della delibera originaria e/o per il raggiungimento dello scopo della stessa.

La Decisione del Tribunale

1. Il Principio della Regolare Convocazione Assembleare

Il Tribunale di Avellino ha preliminarmente richiamato l’art. 66 delle disposizioni di attuazione del codice civile, che impone la comunicazione della convocazione assembleare almeno cinque giorni prima mediante posta raccomandata, PEC, fax o consegna a mano.

Il Giudice ha sottolineato che le modalità previste dal legislatore hanno una finalità precisa: garantire la partecipazione consapevole dei condomini, evitando che decisioni importanti siano assunte senza la corretta informazione di tutti gli aventi diritto.

2. L'Inidoneità della Convocazione via WhatsApp

Il Tribunale ha stabilito che la comunicazione tramite WhatsApp non può essere considerata valida ai fini della regolare convocazione dell’assemblea, in quanto:

  • Non garantisce la certezza della ricezione da parte di tutti i condomini.

  • Non rappresenta uno strumento formale di comunicazione ai sensi della normativa vigente.

  • Gli scambi di messaggi tra condomini hanno avuto carattere meramente preparatorio e non possono sostituire un avviso ufficiale.

Ne consegue che la delibera del 20 novembre 2023 risultava viziata e impugnabile per annullabilità.

3. La Cessazione della Materia del Contendere

Tuttavia, il Tribunale ha rilevato che la successiva delibera del 22 marzo 2024, adottata per trattare le stesse questioni, aveva di fatto sostituito la delibera impugnata, facendo venire meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio.

Le Conseguenze in Termini di Spese

In considerazione della peculiarità del caso e della condotta riparatoria del condominio, il Tribunale ha deciso per una compensazione parziale delle spese processuali:

  • Metà delle spese compensate tra le parti.

  • L’altra metà posta a carico del condominio, in ragione della sua soccombenza virtuale.

Considerazioni Finali

1. L’Importanza della Forma nella Convocazione Assembleare

La sentenza ribadisce la necessità di rispettare le modalità di convocazione previste dalla legge, escludendo metodi informali come WhatsApp. In caso contrario, le delibere assembleari rischiano di essere annullabili su impugnazione dei condomini non convocati correttamente.

2. L’Effetto Sanante delle Delibere Successive

La decisione evidenzia altresì che, quando un’assemblea successiva delibera sugli stessi punti di una delibera impugnata, si può determinare una cessazione della materia del contendere, evitando il protrarsi del giudizio.

3. Le Spese Processuali e il Principio di Soccombenza Virtuale

La parziale compensazione delle spese si fonda sul riconoscimento della soccombenza virtuale del condominio, che pur avendo sanato la delibera impugnata, aveva comunque violato le disposizioni normative in materia di convocazione assembleare.

Conclusioni

La sentenza del Tribunale di Avellino fornisce un importante chiarimento su due aspetti fondamentali della materia condominiale:

  1. La necessità di rispettare le forme di convocazione assembleare previste dalla legge.

  2. La possibilità di superare un’impugnazione attraverso una delibera successiva, che tratti i medesimi punti della delibera contestata.

Tali principi risultano fondamentali per la gestione corretta della vita condominiale, evitando conflitti e garantendo la validità degli atti deliberativi.