Un’opportunità poco conosciuta ma preziosa per gli avvocati in difficoltà
Se sei un avvocato iscritto alla Cassa Forense e ti trovi nella difficile condizione di dover prestare assistenza continuativa a un familiare non autosufficiente, potresti avere diritto a un esonero temporaneo dal versamento del contributo minimo soggettivo. Un’agevolazione prevista dall’art. 40 del Regolamento Unico della Previdenza Forense, ma che pochi conoscono.
Nonostante l’importanza di questa possibilità, la sua esistenza è spesso ignorata dalla maggior parte degli iscritti. Eppure, in alcuni casi, può essere di grande aiuto.
Chi può accedere all’esonero: il requisito dell’assistenza continuativa
Rientra tra i casi previsti anche quello dell’avvocato che si dedica stabilmente all’assistenza di un familiare prossimo, come il coniuge, un genitore o un figlio, non autosufficiente.
Si tratta di situazioni in cui l’esercizio della professione forense viene concretamente ostacolato dalla necessità di fornire un’assistenza continua e quotidiana, con ripercussioni evidenti sull’attività e sulla capacità reddituale.
Solo una volta nella vita: attenzione ai limiti
L’esonero dal contributo minimo soggettivo può essere richiesto una sola volta nella vita professionale, per una durata massima di un anno solare. Si tratta quindi di una misura straordinaria, utilizzabile solo in presenza di specifiche e documentate condizioni, come appunto l’assistenza a un familiare non autosufficiente.
Termini per presentare l’istanza
Per beneficiare dell’agevolazione nell’anno corrente, la richiesta deve essere inviata telematicamente entro il 30 settembre, termine coincidente con la scadenza ordinaria per il pagamento dei contributi minimi.
La domanda deve essere inoltrata unicamente attraverso la procedura online, effettuando l’accesso all’area riservata del sito istituzionale con codice meccanografico e password.
Procedura operativa per inviare la richiesta
La procedura per inoltrare la richiesta non è particolarmente intuitiva, soprattutto per chi accede di rado ai servizi online della Cassa.
Ecco i passaggi essenziali da seguire:
- Effettua l’accesso alla tua area personale sul sito della Cassa, utilizzando il codice meccanografico assegnato e la relativa password.
- Una volta entrato, apri il menu “Istanze online”, visibile nella sezione dedicata ai servizi telematici.
- All’interno della pagina, seleziona la richiesta denominata “Esonero ex art. 40” e compila il modulo disponibile.
Dovrai poi scaricare e allegare il modulo di dichiarazione medica, da compilare in base al tipo di patologia invalidante del familiare. È bene preparare con anticipo tutta la documentazione sanitaria utile, perché la Cassa potrà richiederne copia anche dopo l’invio dell’istanza.
L’esonero non è totale: contributi in autoliquidazione comunque dovuti
È importante chiarire che l’esonero riguarda esclusivamente il contributo minimo soggettivo. L’avvocato resta comunque tenuto al versamento dei contributi in autoliquidazione calcolati sul reddito effettivamente prodotto nell’anno di riferimento, se del caso.
In altre parole, se durante l’anno in cui si beneficia dell’esonero si realizza comunque un reddito professionale, la Cassa potrà richiedere il pagamento dei contributi calcolati in proporzione a quanto guadagnato.
Una possibilità prevista dalla normativa previdenziale per far fronte a esigenze familiari gravi
La gestione del bilanciamento tra attività professionale e impegni familiari assume particolare rilevanza quando ci si trova a fronteggiare situazioni delicate, come l’assistenza di un parente con gravi problemi di salute.
Spesso, però, questa misura rimane sconosciuta o inutilizzata. Ecco perché è fondamentale fare informazione e aiutare i colleghi a conoscere i propri diritti, anche in quelle fasi della vita in cui la toga deve lasciare spazio alla cura dei propri cari.