Fotovoltaico in condominio: limiti all'uso del tetto comune

Commento alla sentenza Tribunale di Trani, sez. civile, sentenza del 17 gennaio 2025

Introduzione: l'uso delle parti comuni nel condominio moderno

Negli ultimi anni, con l'aumento dell'attenzione verso le energie rinnovabili, si è assistito a un crescente interesse dei privati nell'installare impianti fotovoltaici anche all'interno dei condomini. Tuttavia, il diritto di installare un impianto deve necessariamente confrontarsi con la disciplina delle parti comuni e con i diritti degli altri condomini.

La recente sentenza del Tribunale di Trani rappresenta un caso emblematico su questo tema. 

Analizziamo i fatti e i principi giuridici che emergono da questa decisione.

I fatti della controversia: un impianto che limita i diritti degli altri condomini

Un condomino installa un impianto fotovoltaico sul tetto dell'edificio.

Alcuni condomini, ritenendo che l'impianto occupasse in maniera eccessiva la superficie comune e impedisse loro un utilizzo paritario del tetto, hanno deciso di agire in giudizio.

Con atto di citazione notificato  gli attori hanno chiesto al Tribunale di:

  • accertare e dichiarare l’illegittimità dell’installazione;
  • ordinare la rimozione dell’impianto o, in subordine, il suo ridimensionamento;
  • ottenere il risarcimento del danno per l’occupazione abusiva.

La convenuta ha contestato ogni addebito e ha eccepito l'improcedibilità per mancato esperimento della mediazione.

Procedibilità della domanda: la questione della mediazione

Dal verbale prodotto risultava che l'incontro di mediazione si era chiuso con esito negativo a causa della mancata comparizione delle parti. Ai sensi del D.Lgs. n. 28/2010, anche la mancata partecipazione integra una condizione di procedibilità, essendo considerata alla stregua di un tentativo di conciliazione esperito senza successo.

Il principio di diritto: l'art. 1102 c.c. e l'uso della cosa comune

Nel merito, il Tribunale ha fondato la propria decisione sui principi consolidati in materia di comunione, richiamando l’art. 1102 c.c.

Secondo la norma, ogni condomino può servirsi della cosa comune, anche in maniera più intensa rispetto agli altri, purché:

  • non ne alteri la destinazione;
  • non impedisca agli altri condomini di farne parimenti uso.

Ne consegue che l’uso particolare del bene comune da parte di un singolo non deve mai comprimere il diritto degli altri alla stessa utilizzazione, né quantitativamente né qualitativamente.

L’accertamento tecnico: uno spazio limitato agli altri condomini

Fondamentale per la decisione è stato l’esito dell’istruttoria tecnica. Il consulente tecnico d’ufficio ha rilevato che l’impianto fotovoltaico realizzato dalla convenuta occupava una porzione del tetto tale da:

  • impedire agli altri condomini l'installazione di impianti equivalenti;
  • riservare agli altri solo uno spazio insufficiente per analoghe installazioni.

Inoltre, la convenuta aveva violato alcune disposizioni del regolamento condominiale, tra cui:

  • il divieto di modificare le parti comuni senza il consenso assembleare;
  • l’obbligo di informare l’amministratore circa i lavori effettuati.

La decisione del Tribunale: riduzione dell’impianto, non rimozione

Il Tribunale ha accolto parzialmente la domanda. In particolare, ha ritenuto eccessivo l’uso fatto dalla convenuta, ordinando il ridimensionamento dell’impianto, ma non la sua totale eliminazione.

L’impianto dovrà essere ridotto in modo da occupare uno spazio proporzionato alla quota di proprietà della convenuta, così come indicato dal CTU.

Questa soluzione consente di salvaguardare sia il diritto della convenuta a installare il proprio impianto, sia il diritto degli altri condomini a un analogo utilizzo della superficie comune.

La richiesta di risarcimento danni

Diversamente, la richiesta di risarcimento o di indennizzo è stata rigettata.

Secondo il Tribunale, in assenza di prova concreta del danno subito, non si può procedere nemmeno a una liquidazione equitativa. Richiamando consolidata giurisprudenza (tra cui Cass. civ., sez. III, 5 aprile 2003, n. 5375), il Giudice ha ribadito che la liquidazione equitativa è ammessa solo se il danno risulta certo nella sua esistenza, non potendosi prescindere dall’onere della prova.

La ripartizione delle spese processuali

In ragione del parziale accoglimento della domanda, le spese di lite sono state compensate per un terzo, mentre i restanti due terzi sono stati posti a carico della convenuta.

Anche le spese di consulenza tecnica sono state integralmente poste a carico della convenuta, dato che l'abuso del bene comune è stato riconosciuto.

Considerazioni finali

Alla luce di questa decisione emergono alcuni spunti di riflessione su:

  • il diritto individuale di usare in modo particolare una parte comune;
  • il rispetto dei diritti degli altri condomini.

La sentenza del Tribunale di Trani conferma che non ogni utilizzo esclusivo di una parte comune è di per sé illecito, ma diventa tale quando impedisce o limita in maniera rilevante il pari uso da parte degli altri. Nel contesto attuale, in cui l’efficientamento energetico è incentivato, è fondamentale che tali interventi avvengano nel rispetto delle regole condominiali e dei principi di correttezza e solidarietà.