Commento all’ordinanza Cass. civ., sez. III, ord., 14 gennaio 2025, n. 882
La recente ordinanza della Suprema Corte (n. 882 del 2025) si inserisce nell’ampio filone giurisprudenziale riguardante la responsabilità ex art. 2051 c.c. del custode della strada, offrendo importanti chiarimenti sia sul piano della prova del nesso causale sia su quello degli obblighi specifici e generici del gestore stradale.
Il caso concreto
La vicenda trae origine da un sinistro mortale avvenuto su un tratto autostradale privo di barriere di protezione laterale. Le corti di merito hanno accertato che la presenza di una barriera avrebbe evitato le tragiche conseguenze del ribaltamento dell’auto, ritenendo responsabile il gestore autostradale per non aver garantito adeguate condizioni di sicurezza. La ricorrente, facendo leva sui DD.MM. n. 223/1992 e n. 2367/2004, ha sostenuto che l’obbligo di installazione di barriere fosse circoscritto a strade di nuova costruzione o soggette a significative opere di adeguamento. Tuttavia, la Corte di Cassazione ha respinto tale argomentazione, dichiarando il ricorso inammissibile.
Responsabilità oggettiva e obblighi del custode
La Corte ha ribadito che, nell’ambito della responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c., il custode risponde dell’evento dannoso ogniqualvolta si accerti il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, salvo prova del caso fortuito. Nel caso di specie, è stato confermato che l’assenza di barriere protettive laterali ha costituito una situazione di pericolo immanente, sufficiente a integrare il requisito della "pericolosità" della res.È significativo che la Corte abbia sottolineato come l’obbligo di vigilanza del custode stradale non si esaurisca nel rispetto formale delle normative tecniche. Il gestore è tenuto a valutare concretamente i rischi per la sicurezza degli utenti, in ossequio all’art. 14 del Codice della Strada, che impone un dovere di manutenzione e controllo continuo. Questo obbligo, di natura generale e precauzionale, si affianca e integra le prescrizioni specifiche dei decreti ministeriali.
La rilevanza del caso fortuito
Sul piano del caso fortuito, la ricorrente ha invocato la condotta di guida anomala del terzo coinvolto nel sinistro (R.A.), ma tale argomento è stato respinto per difetto di specifica contestazione in appello. La Corte ha altresì precisato che la condotta del terzo, per configurarsi come fortuito, deve essere tale da interrompere integralmente il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, requisito non riscontrato nel caso concreto.
Considerazioni conclusive
L’ordinanza n. 882 del 2025 rappresenta un ulteriore tassello nella giurisprudenza in materia di sicurezza stradale, consolidando l’orientamento secondo cui il gestore autostradale non può limitarsi a una lettura formale delle norme tecniche, ma deve garantire in ogni caso condizioni di sicurezza adeguate. La decisione sottolinea altresì come il principio di precauzione e il dovere generale del neminem laedere prevalgano sulla semplice conformità a regolamenti specifici.Infine, la pronuncia richiama l’importanza di un’applicazione rigorosa dell’art. 2051 c.c., confermando che, in assenza di prova del caso fortuito, la responsabilità del custode deve essere riconosciuta. Un insegnamento che dovrebbe stimolare una maggiore attenzione alla sicurezza da parte di enti e gestori stradali, nel rispetto delle esigenze di tutela degli utenti. Cass. civ., sez. III, ord., 14 gennaio 2025, n. 882