Scivola appena varcata la soglia di casa: chi paga se il pavimento è bagnato?

Una visita in famiglia che finisce male

Una visita a casa di un parente, la porta che si apre, l’invito a entrare e, subito dopo, una perdita d’equilibrio: il pavimento è bagnato perché sono in corso le pulizie. È da una dinamica del genere che nasce la vicenda decisa dalla Cassazione civile, Sezione III, con ordinanza 28 novembre 2025, n. 31165.

Un uomo (lo zio) cita davanti al Tribunale di Agrigento il nipote, proprietario dell’abitazione, chiedendo il risarcimento dei danni (quantificati in 50.000 euro) per le conseguenze di un sinistro domestico. Sostiene di essere scivolato appena entrato, sul pavimento reso viscido dalle operazioni di pulizia in corso, riportando un trauma alla spalla sinistra. Il nipote chiama in causa la propria compagnia assicurativa, che contesta la pretesa risarcitoria.

La prima sentenza: domanda respinta per mancanza di prova

Il Tribunale di Agrigento istruisce la causa con documenti, testimoni e consulenza medico-legale, ma respinge la domanda: a suo avviso non c’è prova sufficiente per accogliere la richiesta risarcitoria. Compensa le spese tra le parti e pone a carico dell’attore i costi della CTU.

Fin qui, quindi, la causa non ruota attorno a un principio astratto, ma a un tema molto concreto: chi chiede i danni deve dimostrare in modo convincente la dinamica e il collegamento tra la cosa (il pavimento) e l’evento (la caduta), oltre all’entità delle conseguenze.

L’appello: la Corte cambia strada e “sposta” la custodia

Lo zio impugna. In appello la Corte di Palermo conferma il rigetto, ma lo fa con una motivazione diversa, ed è qui che si apre il vero nodo giuridico.

Secondo i giudici d’appello, il nipote non sarebbe responsabile perché, al momento dell’incidente, il “custode” del pavimento bagnato non sarebbe stato lui, bensì la moglie, che stava effettuando le pulizie e avrebbe creato la situazione di pericolo. In altre parole: l’appello non viene respinto perché “non si è provato abbastanza”, ma perché la Corte ritiene che il soggetto giuridicamente tenuto a rispondere non sia il proprietario di casa.

Questa impostazione è quella che la Cassazione boccerà.

Che cos’è davvero la “custodia” nell’art. 2051 c.c.

È una responsabilità di natura oggettiva: non si fonda sulla colpa del custode, ma sul rapporto tra il custode e la cosa e sul nesso causale tra la cosa e il danno. Per questo la questione centrale diventa: chi è custode?

La Cassazione ribadisce un criterio molto chiaro: è custode chi ha la disponibilità giuridica e materiale della cosa e, quindi, il potere-dovere di controllarla e di intervenire per eliminare o ridurre i pericoli. È quello che la giurisprudenza chiama “signoria di fatto” sulla cosa.

Questo punto è decisivo per i casi quotidiani: la custodia non è una medaglia che passa di mano ogni volta che qualcun altro fa un gesto su quella cosa. La custodia resta, salvo eccezioni, in capo a chi ha il controllo effettivo e stabile del bene.

Perché la Cassazione dà torto alla Corte d’appello

La Cassazione considera errato il ragionamento della Corte di Palermo perché attribuisce la custodia alla moglie del proprietario per un motivo troppo semplice: “stava pulendo, quindi era custode”.

Secondo la Suprema Corte, il fatto che le pulizie siano state materialmente eseguite dalla coniuge non fa perdere al proprietario/possessore dell’immobile la sua signoria di fatto sull’abitazione e sulle sue strutture (compreso il pavimento). Il proprietario rimane custode anche se, in quel momento, si trova in un’altra stanza o addirittura su un altro piano, e anche se un familiare sta svolgendo attività ordinaria dentro casa.

Il trasferimento della custodia su un terzo può avvenire solo in un’ipotesi ben più radicale: quando risulti un trasferimento totale del potere di fatto sulla cosa, tale da escludere la persistenza della signoria, anche solo in parte, in capo al proprietario. Non è questo il caso.

La regola pratica: il proprietario resta custode, salvo prova di “cessione” del controllo

La Cassazione enuncia un principio che, nella sostanza, si può riassumere così: in tema di responsabilità da cose, custode è il proprietario (o chi comunque ha la signoria di fatto) perché è nella posizione migliore per governare i rischi della cosa. La signoria non viene meno se altri, in modo occasionale, usano o fruiscono della cosa, anche con modalità simili a quelle del proprietario. Chi vuole sostenere il contrario deve dimostrare un vero e proprio passaggio del controllo, non un semplice comportamento momentaneo.

È un messaggio che parla al quotidiano: non basta dire “non ero lì” o “stava pulendo mia moglie” per uscire automaticamente dal perimetro di 2051. La custodia non si dissolve con un cambio di stanza.

Attenzione: non significa che il risarcimento sia automatico

Qui arriva la parte che spesso viene fraintesa quando si legge una sentenza “di principio”. Dire che il proprietario è custode non equivale a dire che deve pagare sempre.

La Cassazione, infatti, rinvia alla Corte d’appello affinché, una volta riconosciuta correttamente la custodia in capo al nipote, si valuti il resto: esistenza del nesso causale tra pavimento e caduta, eventuale ruolo della condotta del danneggiato, presenza o meno di un fatto del terzo idoneo a integrare il caso fortuito.

In altre parole: prima si mette a posto la casella “chi è custode”, poi si discute seriamente se e quanto la cosa abbia causato l’evento e se ci siano elementi che spezzano o riducono la responsabilità.

Il peso del comportamento del danneggiato e il “caso fortuito”

La Cassazione richiama l’orientamento ormai stabile secondo cui il comportamento del danneggiato può incidere molto: può ridurre il risarcimento o addirittura escluderlo.

In concreto, nei casi di pavimento bagnato, la discussione ruota spesso intorno a elementi semplici: il pericolo era percepibile? c’erano avvisi verbali? si vedevano secchio e straccio? l’ingresso era illuminato? l’ospite si è mosso con attenzione ordinaria? Se la situazione era evidente e superabile, la difesa del custode può trovare spazio; se invece il rischio era poco visibile e improvviso, il nesso causale torna a pesare.

Cosa cambia davvero per proprietari e assicurazioni

Questa ordinanza ha un effetto pratico importante: impedisce scorciatoie argomentative che spostano la custodia su chi, in quel momento, stava svolgendo un’attività domestica. Il proprietario/possessore resta il riferimento principale della custodia, e ciò rende più lineare anche il rapporto con l’assicurazione di responsabilità civile familiare: la copertura tipicamente “segue” il titolare del bene e la sua posizione di custode.

Allo stesso tempo, la pronuncia non trasforma la responsabilità in un automatismo: lascia al giudice del rinvio lo spazio per valutare la concretezza del nesso e la possibile incidenza del comportamento del danneggiato.

Una chiusura senza giri di parole

Se un ospite scivola entrando in casa perché il pavimento è bagnato, la prima domanda non è “chi stava pulendo”, ma “chi aveva il controllo stabile dell’immobile”. Per la Cassazione, quel controllo resta normalmente al proprietario/possessore: l’uso occasionale della cosa da parte di altri non basta a spostare la custodia. Poi, però, si apre la vera partita: dimostrare come è avvenuta la caduta, se il rischio era prevedibile, se c’erano avvisi, e se la condotta del danneggiato o di un terzo abbia inciso al punto da integrare il fortuito.

Se ti trovi in una situazione simile, conviene muoversi subito con metodo: ricostruire la dinamica, fissare il nesso causale e verificare se ci siano elementi di caso fortuito o concorso di colpa. In questi casi può essere utile confrontarsi con un avvocato esperto in infortunistica.